1 - Obbligo visibilità PEC
L’art. 2250 del codice civile – obblighi su atti e corrispondenze – impone alle società che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione e collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico di inserire anche le e informazioni sull’indirizzo PEC, oltre a quelle consuete su sede sociale, numero di iscrizione al Registro Imprese,capitale sociale, ecc.
2- Società
L’art. 2250 del Codice Civile, modificato dall’art. 42, L. 88/2009 impone alle società di capitali di pubblicare informazioni legali nei propri atti, nella corrispondenza, nello spazio elettronico collegato alla rete telematica ad accesso pubblico sul quale si effettua attività di comunicazione e negli altri luoghi virtuali di comunicazione, come email e profili sui social networks.
Dati da pubblicare: ragione sociale, sede legale, Codice Fiscale e Partita IVA, posta elettronica certificata (PEC), Ufficio del Registro dove si è iscritti, numero Repertorio economico amministrativo (Rea), capitale in bilancio (società di capitali), l’eventuale liquidazione in seguito a scioglimento, eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali), società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.).
Partite IVA
L’obbligo di pubblicare la Partita IVA sulla home page del sito per i soggetti passivi è confermato anche dall’art. 35, D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2, D.P.R. 404/2001, mentre la R.M. 16 maggio 2006, n. 60/E sottolinea che l’onere di pubblicazione riguarda anche siti web utilizzati per motivi pubblicitari.
E-Commerce
Per le aziende che svolgono attività di commercio elettronico, l’art. 7, D.Lgs. 70/2003 impone di rendere accessibili gli estremi del venditore (domicilio o sede legale) e del prestatore (compresa posta elettronica), il numero di iscrizione Rea o Registro Imprese; indicazione ed estremi dell’autorità competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.
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